DAINESE S.P.A.


SINTESI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231



PREMESSA


La società Dainese S.p.A. e le società da essa controllate (di seguito “Gruppo”) sono sensibili all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

Dainese ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”) previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche “Decreto”) nell’ambito del proprio Gruppo.

A tal fine, il Gruppo ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il Modello ed i principi in esso contenuti si applicano, senza eccezione alcuna, agli Organi Sociali (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), ai Dipendenti, ai Collaboratori Esterni, ai Consulenti, ai Fornitori, ai Partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività “sensibili” in nome e/o per conto della Società o nell’interesse del Gruppo (di seguito “Destinatari”).


1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231


Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n.300 (di seguito il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli Enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, da Soggetti Apicali o dai Sottoposti.


1.1 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli Enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.

Secondo il Decreto, l’Ente è responsabile per i Reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

  • persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (Soggetti Apicali);
  • persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (Sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il Reato. È opportuno altresì sottolineare che l’Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 comma 2 del Decreto), se le persone suindicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai Reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato medesimo. La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell’ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l’art. 36 del Decreto prevede che “La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l’illecito amministrativo dipende”.

Sussiste l’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell’ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel secondo comma dello stesso articolo, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l’illecito amministrativo.

L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l’ente costituito è rappresentato dal difensore.


1.2 LE SANZIONI

Le sanzioni previste a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei Reati sopra menzionati, sono:

− sanzioni pecuniarie (sino ad euro 1.549.370);

− sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare di durata non inferiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 25, comma 5, in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione), quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze o concessioni (funzionali alla commissione dell’illecito), il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;

confisca (o sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto che l’Ente ha tratto dal Reato, anche per equivalente;

pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).


1.3 LE FATTISPECIE DI REATO


La responsabilità dell’Ente sorge solo per i Reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Il Decreto è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state nel tempo introdotte categorie di Reati differenti tra loro. Alcuni sono Reati tipici ed esclusivi dell’attività dell’impresa; altri, invece, normalmente esulano dall’attività d’impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Di seguito si riportano sinteticamente le macrocategorie di Reati attualmente rilevanti ai sensi del Decreto:

− Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

− Reati contro la fede pubblica in materia di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto, introdotto dal decreto legge 25 settembre 2001 n.350 e modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);

− Reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 11 aprile 2002 n.61 e modificato dalla L.190/2012);

− Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n.7);

− Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n.7);

− Delitti contro la personalità individuale, quali lo sfruttamento della prostituzione minorile, le pedopornografia anche tramite Internet, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n.228);

− Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla legge 18 aprile 2005 n.62);

− Reati transnazionali (art. 25-octies del Decreto; art. 10 legge 146/2006: l’articolo è oggi parzialmente abrogato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231);

− Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n.123);

− Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231);

− Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n.48);

− Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto aggiunto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29);

− Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto aggiunto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);

− Induzione non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto aggiunto dalla legge 3 luglio 2009, n. 116, art. 4);

− Alcune fattispecie di reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto con il Decreto Legislativo n. 121 del 16 agosto 2011);

− Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto con il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012);

− Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto con L. 20 novembre 2017, n. 167);

− Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto con L. 3 maggio 2019, n. 39);

− Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto con L. 19 dicembre 2019 n. 157 e modificato con D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75);

− Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto con D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75).


1.4 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall’art. 6 comma 2, devono:

  1. individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
  2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
  3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
  4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L’art. 7 comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:

– la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;

– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE


2.1 DAINESE S.P.A.

Dainese S.p.A. ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di abbigliamento e accessori per il tempo libero e/o per tutti gli sport nonché la cessione dei diritti di utilizzo per i propri marchi e delle proprie tecnologie anche per applicazione a prodotti diversi dall’abbigliamento.

Tale Società gestisce altresì attività commerciali per la vendita al dettaglio di tali prodotti e/o di altri prodotti.

Dainese S.p.A. effettua inoltre l’attività di ricerca e sviluppo di prodotti innovativi ed in particolare di ideazione, di studio, di progettazione di sistemi di sicurezza e protezione per tutti gli sport e per il tempo libero, nonché l’attività di sperimentazione e collaudo di detti sistemi su veicoli.

La stessa, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni commerciali e di marketing, industriali e immobiliari ed inoltre può compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.


3. ADOZIONE DEL MODELLO


3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, anche alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo” redatte da Confindustria ed approvate nella loro versione definitiva dal Consiglio Direttivo della Confederazione in data 06.02.2002, e successivamente integrate in data 24.05.2004, in data 31.03.2008 e a marzo 2014.

Una versione del Modello aggiornata alle recenti novità normative è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Dainese con delibera del 06.05.2021.


3.2 IL MODELLO

Il Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una “Parte Generale” e dalle seguenti singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto:

Parte Speciale A reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto

Parte Speciale B reati informatici ai sensi dell’art. 24-bis del Decreto

Parte Speciale C reati societari indicati all’art. 25-ter del Decreto

Parte Speciale D reati contro la personalità individuale indicati nell’art. 25-quater del Decreto

Parte Speciale E reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro indicati all’art. 25-septies del Decreto

Parte Speciale F reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi, nonché autoriciclaggio, sia a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, ai sensi dell’art. 25-octies del Decreto

Parte Speciale G reati ambientali ai sensi dell’art. 25-undecies del Decreto

Parte Speciale H reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l’industria e il commercio ai sensi dell’art. 25-bis del Decreto

Parte Speciale I delitti in materia di violazione del diritto d’autore ai sensi dell’art. 25-novies del Decreto

Parte Speciale L reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art 25-decies del Decreto

Parte Speciale N reati transnazionali ai sensi della legge n. 146/2006, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”

Parte Speciale O reati di razzismo e xenofobia ai sensi dell’art. 25 terdecies del Decreto

Parte Speciale P reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ai sensi dell’art. 25 quaterdecies del Decreto

Parte Speciale Q reati tributari ai sensi dell’art. 25 quinquiesdecies del Decreto

Parte Speciale R reati di contrabbando ai sensi dell’art. 25 sexiesdecies del Decreto

Parte Speciale S reato di inosservanza delle sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 23 del Decreto.

È demandato al Consiglio di Amministrazione di Dainese di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto.


3.3 ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO

In conformità allo spirito del Decreto, Dainese considera il Modello come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono “diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”.

Nell’identificazione dei Protocolli, la Società ha accolto integralmente le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Secondo tale approccio, le componenti del Modello che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello medesimo, sono:

1) il Codice Etico;

2) sistema organizzativo aziendale;

3) le politiche e le procedure aziendali;

4) il sistema delle deleghe e delle procure per l’esercizio di poteri delegati;

5) iI sistema di controllo di gestione;

6) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;

7) il sistema disciplinare;

8) la mappatura dei rischi


3.4 IL CODICE ETICO DI DAINESE S.P.A.

Dainese è impegnata a promuovere alti livelli qualitativi di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire secondo principi di natura etica sia nell’interesse della stessa e delle altre Società del Gruppo, e in ogni caso, un preciso dovere morale.

In quest’ottica Dainese ha provveduto all’elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2009, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dall’azienda per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

In particolare, il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:

  • Valori morali ispiratori dell’attività della società
  • Comportamento nel lavoro
  • Comportamento negli affari
  • Gestione dei conflitti di interesse.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i Dipendenti di Dainese, così come per tutti i suoi clienti e fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Dainese ha deciso di:

− distribuirlo a tutti i dipendenti, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

− inviarlo ai principali clienti e fornitori;

− inserirlo nel sito web aziendale;

− trasmetterlo agli organi sociali delle Società del Gruppo affinché queste facciano propri i contenuti e i principi in esso contenuti.

L’adesione di terzi (Collaboratori Esterni) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l’inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con la Società.


3.5 RAPPORTI TRA MODELLO ED I COMPORTAMENTI 231

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare, la Società ha predisposto appositi principi comportamentali presenti nelle Parti Speciali del Modello, che identificano specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

Le Regole di condotta definite nelle Parti Speciali, si integrano, inoltre, con quelle del Codice Etico adottato dalla Società quale “carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso la quale la Società stessa individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri stakeholder interni ed esterni.

Va precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa; in particolare:

  • il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale e ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri; ha ad oggetto criteri di condotta che di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma che concorrono a creare un “ambiente” favorevole alla prevenzione dei reati.
  • il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, e ha lo scopo di consentire alla Società di usufruire della esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto

4 ORGANISMO DI VIGILANZA


4.1 PREMESSA

Nel caso si configurino ipotesi di reato previsti dal Decreto, quest’ultimo pone come condizione per l’applicazione dell’esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo dell’Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

Dainese, in attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione dell’attuale assetto della società ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza, avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l’osservanza del Modello, oltre che di curarne l’aggiornamento. In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l’attribuzione dei compiti e della responsabilità dell’Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale composto da:

- un soggetto interno, quale ad esempio un consigliere con comprovata esperienza in materie attinenti l’analisi di sistemi di gestione e controllo, con obbligo di astensione dall’esercizio del diritto di voto in caso di deliberazioni nelle quali sia potenzialmente configurabile un conflitto di interessi, ed il

cui operato sia, in ogni caso, privo di condizionamenti da parte dei propri superiori gerarchici;

- uno o più consulenti legali esterni e indipendente con comprovate esperienze in materia lavoristica e penale.


4.2 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV

L’Organismo di Vigilanza di Dainese è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto, e segnatamente per l’espletamento dei seguenti compiti:

- vigilare sull’effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno dell’azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;

- verificare l’efficacia del Modello: ossia verificare che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;

- aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.


4.3 SEGNALAZIONI DA PARTE DEI DESTINATARI DEL MODELLO

Ogni soggetto Destinatario del Modello ha l’obbligo di segnalare all’OdV:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01.

In particolare, i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza comportamenti a rischio di reato ex D.lgs. 231/01, inerenti ai processi di propria competenza, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, direttamente o attraverso i propri collaboratori, che possono comportare:

  • la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
  • il sostanziale inadempimento delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalla Società e/o comunque una violazione del Modello.

Le segnalazioni vanno rivolte:

- al diretto superiore;

- direttamente all’Organismo di Vigilanza nei seguenti casi: i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore; ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione; iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.

Nell’ambito del Gruppo l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere indirizzato all'OdV della Società interessata e da questi inoltrato all'OdV di Dainese.

I Destinatari hanno altresì l’obbligo di fornire all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell’esercizio delle sue funzioni.

I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle all’Organismo di Vigilanza.

Si precisa che costituisce violazione del Modello anche:

  • qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
  • qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
  • la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso al Capitolo 8).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

− i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Dainese o suoi Esponenti Aziendali;

− le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;

− i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Dainese nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto ai Reati.


4.4 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante:

- lettera “riservata personale” indirizzata al Presidente dell’Organismo di Vigilanza c/o Dainese, Via Louvigny 35, Colceresa (VI);

- email indirizzata a: odvdainese@gmail.com

Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d’indagine dell’Organismo stesso. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l’Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, Dainese garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l’identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.


5. SISTEMA DISCIPLINARE


Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L’applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Il Sistema disciplinare adottato da Dainese prevede:

  • Misure nei confronti dei Dipendenti
  • Misure nei confronti dei dirigenti
  • Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci
  • Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni